Cass. civ. n. 7564 del 29 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il contratto di locazione, che conferisce un mero diritto personale di godimento, e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del locatore, non è di per sé idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario ed a vincere la presunzione di appartenenza al debitore posta dall'art. 621 c.p.c.

Testo massima n. 2


Stante la presunzione, valevole in sede esecutiva, a norma degli artt. 513 e 621 c.p.c., per cui tutti i mobili arredanti l'abitazione del debitore da questi goduti, sono di sua proprietà, chiunque li abbia acquistati e li abbia introdotti nella casa, al terzo, opponentesi all'esecuzione, incombe l'onere di fornire la prova precisa che quei beni specifici, individuati nel verbale di pignoramento, costituiscono oggetto del diritto di proprietà acquistato da esso opponente in data anteriore al pignoramento, esclusa la prova per testimoni e per presunzioni semplici, nei limiti indicati dall'art. 621 c.p.c.

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