Cass. civ. n. 1709 del 24 marzo 1979

Testo massima n. 1


Al terzo opponente è dato il potere di combattere la presunzione di appartenenza prevista dall'art. 621 c.p.c. mediante la prova che il luogo in cui il pignoramento è stato eseguito non costituisce la casa del debitore, ma non è producente a tale scopo la dimostrazione della circostanza che nel passato debitore e terzo hanno avuto distinte abitazioni, tanto più se accompagnata dalla contestuale ammissione dell'attualità della convivenza fra i due.

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