Cass. civ. n. 3359 del 6 luglio 1978

Testo massima n. 1


In tema di opposizione di terzo all'esecuzione forzata, il contratto di locazione delle cose pignorate, stipulato dal terzo con il debitore, pur non essendo di per sé idoneo a dare la prova della spettanza all'opponente della proprietà o di altro diritto reale, in quanto prescinde da tali diritti e può intervenire con chiunque sia in condizione di disporre di fatto della cosa, può — in presenza di altri elementi che valgano ad integrarne la rilevanza probatoria — fornire in proposito elementi presuntivi, che il giudice del merito deve valutare, ove non sussista l'obbligo di dimostrare documentalmente gli indicati diritti, in relazione alla professione od al commercio del terzo o del debitore (art. 621 c.p.c.).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi