Cass. civ. n. 14048 del 4 giugno 2013

Testo massima n. 1


In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.

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