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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5943 del 21 novembre 1984

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5943 del 21 novembre 1984

Testo massima n. 1

I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio [ artt. 10, 11 e 12 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ], hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all’atto di accertamento tributario reso dallo Stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [ art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933 ]. Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell’esecuzione e proporre opposizione avverso l’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 615 c.p.c. [ nella specie, contestando l’esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l’impignorabilità assoluta dei beni staggiti ], deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all’istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all’intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell’art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi [ art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E ]. D’altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dato che l’art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l’art. 1 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell’esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare ex post la legittimità della stessa al fine dell’eventuale risarcimento del danno.

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