Cass. civ. n. 915 del 30 marzo 1971

Testo massima n. 1


In ipotesi che avverso una sentenza di condanna non munita di clausola di provvisoria esecuzione, ma notificata in forma esecutiva assieme al precetto, la parte intimata proponga per un verso appello, chiedendo al giudice di secondo grado declaratoria d'invalidità della sentenza impugnata come titolo per l'esecuzione forzata, per il motivo che la sentenza medesima pubblicata da meno di un anno, non le era stata mai notificata e, quindi, non era cominciato a decorrere il termine per la impugnazione, onde non poteva essere munita della formula esecutiva, e per altro verso opposizione all'esecuzione, a sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., competente ad emettere il provvedimento di sospensione del processo, ove concorrano gravi motivi, è il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.

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