Cass. civ. n. 6048 del 12 marzo 2009

Testo massima n. 1


Nel regime di cui all'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito di un'opposizione all'esecuzione, atteso che l'ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ..

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