Cass. civ. n. 4569 del 19 aprile 1993

Testo massima n. 1


Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, c.p.c.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.

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