Cass. civ. n. 2042 del 29 gennaio 2010
Testo massima n. 1
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, secondo comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti è volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza è emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi