Art. 625 – Codice di procedura civile – Procedimento
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 2042/2010
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, secondo comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti è volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza è emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto.
Cass. civ. n. 14813/2003
Nell'ipotesi in cui con il medesimo atto sia stata proposta opposizione a precetto e istanza di sospensione, il creditore si sia costituito all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione e al suo procuratore costituito sia stato comunicato sia il provvedimento di rigetto dell'istanza che la fissazione dell'udienza di discussione della causa di opposizione, il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituito essendosi il creditore opposto già costituito nell'ambito della vicenda processuale in corso e non essendo perciò necessario procedere alla notificazione nei suoi confronti del ricorso di opposizione a precetto e del decreto di fissazione d'udienza.
Cass. civ. n. 6665/1997
Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione accordi la sospensione della stessa nei casi urgenti ha la esclusiva funzione di assicurare gli effetti del provvedimento che sarà adottato, nel contraddittorio delle parti, con successiva ordinanza, per effetto della quale il decreto suddetto (contro il quale non sia stata già proposta opposizione) cessa di essere opponibile, per aver esaurito i suoi effetti, essendo la eventuale sospensione del processo da ricollegarsi al provvedimento ordinatorio temporalmente susseguente. Ne consegue che la nullità del predetto decreto non rappresenta il riflesso d'una situazione invalidante propria del processo come tale (e, quindi, idonea ad inficiare ogni atto successivo, sino alla sua definitiva rimozione), integrando, al contrario, gli estremi di una fattispecie di invalidità ad esso limitata, con la conseguenza che, non proposta specifica opposizione avverso tale decreto, la relativa nullità non può ritenersi comunicata all'ordinanza contro cui, proprio per quel motivo, l'opposizione sia stata erroneamente proposta.