Cass. civ. n. 3383 del 29 marzo 1991
Testo massima n. 1
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.
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