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Articolo 629 Codice di procedura civile — Rinuncia

Articolo 629 Codice di procedura civile — Rinuncia

Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15374/2011

L’estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l’estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 c.p.c., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall’art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

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Cass. civ. n. 4849/2009

L’ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice.

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Cass. civ. n. 6885/2008

L’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall’art. 306 c.p.c., richiamato dall’art. 629 c.p.c., solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire.

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Cass. civ. n. 3276/2008

Nell’espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall’inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica.

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Cass. civ. n. 18514/2006

La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell’espresso richiamo dell’art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l’audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni.

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Cass. civ. n. 10306/2000

L’ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione liquida le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 c.p.c., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. per violazione di legge, a tale tipo di vizio essendo riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio non essendo necessaria una dettagliata motivazione ai fini della regolamentazione delle spese, nella quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porle a carico del rinunciante).

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Cass. civ. n. 5266/2000

Nell’esecuzione forzata, l’esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non sono condizioni dell’intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l’allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità di un momento anteriore; pertanto, poiché, ai fini dell’estinzione, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, deve essere compiuta dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, è in questo momento che i creditori, che vogliano proseguire il processo esecutivo in luogo di quello che l’ha promosso, devono depositare il titolo esecutivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’istanza di estinzione per rinuncia del creditore pignorante, avendo uno degli intervenuti depositato il titolo esecutivo relativo al credito per cui vi era stato intervento, ritenendo irrilevante sia il mancato deposito del titolo esecutivo sia la mancata enunciazione dello stesso con e nell’atto di intervento).

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Cass. civ. n. 2050/1997

La rinunzia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione, non rilevando, nel caso in cui quest’ultima si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato. Ne consegue che nell’ipotesi di rinunzia condizionata, non verificandosi l’estinzione del processo, il rinunziante può legittimamente chiedere la vendita del compendio pignorato. (Nella specie in base all’indicato principio la S.C. pur correggendone la motivazione ex art. 384 c.p.c. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal debitore esecutato per il danno derivantegli dalla pubblicazione di avviso di vendita del compendio pignorato, a seguito di istanza proposta dal creditore rinunziante, prima del pagamento delle spese al quale era condizionata la rinunzia).

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Cass. civ. n. 11266/1993

La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.

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Cass. civ. n. 1826/1993

In tema di esecuzione forzata, l’esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l’estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 c.p.c.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui ha proposto il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l’interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo.
La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., al quale l’art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti.

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Cass. civ. n. 11407/1992

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

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Cass. civ. n. 3383/1991

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l’estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione di cui al secondo comma dell’art. 617 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5086/1987

La disposizione del primo comma dell’art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell’estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell’esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all’indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l’avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in sede di opposizione.

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Cass. civ. n. 3933/1987

Nel giudizio di opposizione del debitore all’esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilità del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all’esecuzione comporta l’estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell’interesse dell’opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo.

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Cass. civ. n. 3072/1974

La declaratoria che viene emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui il soggetto che intende promuovere l’azione esecutiva dichiari di rinunciare all’esecuzione, che forma oggetto di opposizione, costituisce una pronuncia da cui possono scaturire anche effetti di ordine sostanziale, rilevabili in altri processi, e, al pari delle pronunce con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere, può essere emessa solo dal giudice che sarebbe stato competente a conoscere del giudizio di opposizione all’esecuzione.

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