Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6273 del 4 giugno 1993

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6273 del 4 giugno 1993

Testo massima n. 1

L’eccezione di estinzione del processo esecutivo, anche se, al pari dell’opposizione all’esecuzione, tende ad ottenere l’accertamento del sopravvenuto difetto del diritto del creditore di procedere in executivis, non postula necessariamente, per essere fatta valere, che il debitore si avvalga delle forme proprie della detta opposizione [ e non di quella agli atti esecutivi ] — il ricorso alle quali deve, nondimeno, ritenersi consentito ove si intenda contestare una richiesta del creditore di assegnazione o di vendita —, ma può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 630 c.p.c., sollecitando il potere-dovere del giudice di decidere con l’ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, dopo la decisione del reclamo, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l’impugnazione — secondo le norme generali — della sentenza che decide sul reclamo medesimo.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze