Cass. civ. n. 5789 del 17 marzo 2005
Testo massima n. 1
In tema di opposizione agli atti esecutivi, la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, c.p.c. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali ; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 302 del 1998 ), per omesso deposito della documentazione prescritta (nel caso, estratto del catasto e delle mappe censuarie ; certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47 del 1985 ; certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative a bene immobile pignorato ) o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi