Cass. civ. n. 33327 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 - Atto impositivo - Allegazione ad esso degli atti di riferimento - Necessità - Condizioni.


In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14723 del 2020

Normativa correlata

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 24
Costituzione art. 97 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.

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