Cass. pen. n. 33330 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta dal pubblico ministero con utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Impugnazione anche della parte privata - Verifica giudiziale in ordine all'oggettiva impugnabilità - Conversione dell’impugnazione - Parametri di giudizio del gravame.
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606