Cass. civ. n. 9232 del 12 luglio 2000

Testo massima n. 1


Ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.

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