Cass. civ. n. 5086 del 19 aprile 2000

Testo massima n. 1


L'onere del deposito in cancelleria della cambiale di cui all'art. 66, comma terzo, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte; conseguentemente, e tenuto conto che l'attore può assolvere l'onere fino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado, l'omesso deposito delle cambiali non impedisce l'emanazione del decreto ingiuntivo.

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