Cass. civ. n. 1701 del 17 maggio 1969

Testo massima n. 1


L'art. 646 c.c. — innovando rispetto al codice civile abrogato, il quale, all'art. 853, sanciva l'inefficacia della disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva, qualora l'istituito fosse morto prima del verificarsi della condizione — stabilisce che l'adempimento della condizione sospensiva ha effetto retroattivo. Conseguentemente, retroagendo gli effetti della disposizione testamentaria, al verificarsi della condizione, al momento dell'apertura della successione, l'istituzione sotto condizione sospensiva, nel caso in cui l'erede sia deceduto dopo il testatore ma anteriormente al verificarsi della condizione, è pienamente valida secondo l'ordinamento vigente.

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