Cass. civ. n. 17049 del 20 luglio 2010
Testo massima n. 1
In tema di procedimento di ingiunzione, l'art. 637, terzo comma, c.p.c., nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, ed il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", ovvero con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine.
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