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Articolo 637 Codice di procedura civile — Giudice competente

Articolo 637 Codice di procedura civile — Giudice competente

Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5810/2015

In tema di domanda di ingiunzione dell’avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non è stato abrogato dall’art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché l’avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull’opposizione, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 5703/2014

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

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Cass. civ. n. 17049/2010

In tema di procedimento di ingiunzione, l’art. 637, terzo comma, c.p.c., nell’individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all’avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto, ed il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, ovvero con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine.

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Cass. civ. n. 15022/2004

Nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della sezione specializzata agraria, competente a pronunziarsi sull’istanza per decreto ingiuntivo è il presidente di quest’ultima (il magistrato, cioè, che, ex art. 2 della legge n. 320 del 1963, è assegnato annualmente a tale sezione sulla base delle norme sull’ordinamento giudiziario, con funzioni di presidente). Ne consegue che, nel vigore dell’art. 47 del R.D. n. 12 del 1941 (ed anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza 2 giugno 1999, dall’art. 12 del D.Lgs. n. 51 del 1998), essendo al presidente del tribunale ordinario consentito «di presiedere qualsiasi altra sezione» la circostanza che il decreto de quo sia stato emesso dal detto organo giudiziario, anziché dal presidente della sezione specializzata, non è, ipso facto causa di nullità del provvedimento: ma ciò non significa anche che, comunque, l’ingiunzione sia stata emessa «dal giudice competente» a norma dell’art. 637 c.p.c., poiché, a tal fine, occorre verificare sia se l’istanza era diretta al presidente della sezione specializzata ovvero al presidente del tribunale, sia se il magistrato che ha adottato il provvedimento lo abbia emesso nella qualità di presidente della sezione specializzata (sia pur nell’esercizio legittimo della facoltà sostitutiva riconosciuta dalla legge) ovvero, piuttosto, da presidente del tribunale, caso, quest’ultimo, in cui, in sede di opposizione, il tribunale investito del merito non può che dichiarare (come nella specie) la nullità del provvedimento perché proveniente da giudice incompetente.

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Cass. civ. n. 10981/2003

In materia di emissione ed opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di contenimento del valore della domanda nei limiti di competenza del giudice adito può essere validamente formulata solo nel ricorso per decreto ingiuntivo, e, ove formulata nella successiva comparsa di risposta dell’ingiungente-opposto, essa può efficacemente contrastare l’eccezione di incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto sollevata dalla controparte solo se da essa possa desumersi la rinuncia al decreto ingiuntivo emesso, in quanto affetto da nullità per essere stato emesso da giudice incompetente per valore, con i conseguenti effetti circa le spese della fase monitoria, e con l’instaurazione ex novo di un ordinario giudizio di cognizione

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Cass. civ. n. 8166/1999

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

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Cass. civ. n. 8118/1999

Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all’art. 43 della legge 21 novembre 1991, n. 374, essendo soltanto eventuale la fase dell’opposizione. Né a diversa conclusione può indurre la norma dell’art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall’interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell’eventualità dell’opposizione, ma non ha inteso privare d’efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva». Pertanto, in applicazione dell’art. 5 c.p.c. che nella formulazione novellata, esclude la rilevanza dei mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda, qualora il decreto ingiuntivo proposto davanti al conciliatore sia stato depositato anteriormente al 1° maggio 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991), la causa deve considerarsi pendente, a tale data, davanti al conciliatore, che deve pertanto provvedere sulla stessa a norma della disposizione transitoria sopra citata.

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Cass. civ. n. 12506/1995

Perché il rapporto di continenza, sussistente all’atto dell’emanazione di un decreto ingiuntivo, comporti l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione, e quindi la nullità di questa, deve esservi una coincidenza, sia pure parziale, di petitum, nel senso che l’oggetto della procedura monitoria sia effettivamente contenuto nel più vasto oggetto della causa preventivamente instaurata. Tale continenza non è ravvisabile tra la preventiva proposizione della domanda di risoluzione del contratto di assicurazione ed il promovimento della procedura monitoria per ottenere il pagamento dei premi.

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Cass. civ. n. 4233/1995

Il decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché in sede ordinaria, non è inesistente, né nullo, perché la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di costituzione del giudice, né una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito. Di conseguenza detto errore può essere dedotto come motivo di impugnazione solo ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza in senso proprio o sul contraddittorio o sui diritti della difesa.

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Cass. civ. n. 4235/1994

Ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo dove è sorta l’obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione e, pertanto, poiché la facoltà di scelta del foro tra quelli disgiuntamente previsti dal citato art. 20 spetta anche al creditore cambiario, competente ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di un titolo cambiario è anche il giudice del luogo di emissione della cambiale stessa.

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Cass. civ. n. 6380/1991

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo e di competenza territoriale derogabile — quale deve ritenersi anche quella concernente le azioni per l’adempimento di obbligazioni di un comune, in quanto l’art. 325 della legge comunale e provinciale si limita a disciplinare inderogabilmente il profilo sostanziale del luogo dell’adempimento stesso, che coincide con uno dei fori facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c. — l’ingiunto che intenda eccepire l’incompetenza per territorio del giudice del decreto e, quindi, la nullità di questo per tale ragione, deve provvedervi già con l’atto di opposizione, sotto pena di preclusione, non rimuovibile neanche prestando adesione ad identica eccezione successivamente sollevata dal terzo chiamato in garanzia, sia pure impropria, dallo stesso ingiunto, atteso che tale preclusione opera anche nei confronti di questo terzo.

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Cass. civ. n. 400/1969

Il giudice adito col ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio, a sensi dell’art. 38 c.p.c., la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio quando questa sia inderogabile mentre quando si tratta di competenza per territorio derogabile spetta all’ingiunto sollevare la relativa eccezione nel successivo atto di opposizione, indicando il giudice ritenuto competente.
La falsità circa il luogo di rilascio di una cambiale posta a base della richiesta di un decreto ingiuntivo, determinando uno sviamento nella competenza territoriale, derogabile, non vale ad evitare l’emissione del decreto da parte di un giudice territorialmente incompetente, non tenuto a rilevare d’ufficio il proprio difetto di competenza, e non consente perciò l’applicabilità dell’art. 395, n. 2, c.p.c. per la revocazione del decreto medesimo.

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