Cass. civ. n. 4235 del 2 maggio 1994

Testo massima n. 1


Ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo dove è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione e, pertanto, poiché la facoltà di scelta del foro tra quelli disgiuntamente previsti dal citato art. 20 spetta anche al creditore cambiario, competente ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di un titolo cambiario è anche il giudice del luogo di emissione della cambiale stessa.

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