Cass. civ. n. 9872 del 10 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Se un decreto ingiuntivo è notificato nelle mani dell'amministratore di una società ingiunta, ma presso la sede legale di altra società (art. 145 c.p.c.), il cui rappresentante legale è il medesimo soggetto per entrambe, la notifica non è inesistente, perché tale qualifica non dipende dal luogo ove egli è presente, e perciò, da un lato, sussiste l'interesse e la legittimazione dell'ingiunta ad opporsi; dall'altro l'opposizione svolta, equivalente a tutti gli effetti alla costituzione in giudizio, sana il vizio della notifica (art. 156, terzo comma c.p.c.).
Testo massima n. 2
Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 att. c.p.c., o con la procedura prevista dai primi due commi, o con autonoma domanda (ultimo comma); invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
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