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Articolo 643 Codice di procedura civile — Notificazione del decreto

Articolo 643 Codice di procedura civile — Notificazione del decreto

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [ disp. att. 35 ].

Il ricorso e il decreto sono notificati per copiaautentica a norma degli articoli 137 e seguenti [ disp. att. 43 3 ].

La notificazione determina la pendenza della lite.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8011/2009

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione al decreto, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l’opponente avesse dedotto l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell’art. 650 c.p.c. e non con l’opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 13001/2006

L’opposizione a decreto ingiuntivo nullo perchè emesso nei confronti di società estinta per incorporazione, proposta dalla società incorporante, subentrata per successione a titolo universale nei rapporti ad essa relativi, ha, in considerazione dell’identità di ratio la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163 stesso codice, della citazione per il giudizio di primo o secondo grado notificata alla società incorporata posteriormente alla fusione stessa.

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Cass. civ. n. 2319/2006

In tema di procedimenti monitori che iniziano con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente, la pendenza della lite va determinata con riferimento alla notifica del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, così come disposto dall’articolo 643 c.p.c., norma speciale e non soggetta a deroghe in base a principi di carattere generale. Pertanto, al fine di determinare l’eventuale spostamento di competenza per continenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e di una controversia introdotta con rito ordinario, si deve fare riferimento alla data di instaurazione della lite secondo il criterio sopra indicato, ferma restando la competenza funzionale inderogabile del giudice che ha pronunciato il decreto a dichiararne la nullità.

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Cass. civ. n. 10495/2004

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l’ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c.; nel secondo quello invece dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

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Cass. civ. n. 5628/1999

In relazione alla previsione del secondo comma dell’art. 643 c.p.c., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l’assenza nell’autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell’autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell’art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell’autenticazione è l’attestazione della sua conformità all’originale e la mancata indicazione della data non coincide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l’autenticazione di copie, prescrive, fra l’altro, l’indicazione della data del rilascio dell’autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell’art. 156 c.p.c appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell’atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.

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Cass. civ. n. 1059/1999

Alla stregua dell’art. 643, terzo comma, c.p.c., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all’intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l’inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell’art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.

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Cass. civ. n. 9872/1997

Se un decreto ingiuntivo è notificato nelle mani dell’amministratore di una società ingiunta, ma presso la sede legale di altra società (art. 145 c.p.c.), il cui rappresentante legale è il medesimo soggetto per entrambe, la notifica non è inesistente, perché tale qualifica non dipende dal luogo ove egli è presente, e perciò, da un lato, sussiste l’interesse e la legittimazione dell’ingiunta ad opporsi; dall’altro l’opposizione svolta, equivalente a tutti gli effetti alla costituzione in giudizio, sana il vizio della notifica (art. 156, terzo comma c.p.c.).

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Cass. civ. n. 1038/1995

Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall’art. 644 c.p.c., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità — come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., anziché con quelle di cui all’art. 139 c.p.c. — tale vizio spiega rilievo solo al fine dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia impedito all’intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell’opposizione stessa, ordinaria o tardiva.

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Cass. civ. n. 4751/1994

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dipendente dalla incompetenza funzionale dell’ufficiale giudiziario che l’ha eseguita può essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., dalla opposizione al decreto ma non dalla opposizione al precetto intimato in base al decreto ingiuntivo irregolarmente notificato e non opposto.

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Cass. civ. n. 3486/1991

È nulla (e non inesistente) la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita nelle forme dell’art. 143 c.p.c. mediante deposito della copia dell’atto da notificare nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario, non accompagnata dall’affissione di altra copia nell’Albo dell’Ufficio giudiziario competente. Detta nullità, qualora abbia inciso sulla tempestiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto intimato, può essere fatta valere esclusivamente con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. nel termine massimo di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, e non mediante l’opposizione all’esecuzione forzata fondata su quel decreto, né tanto meno con una actio nullitatis del procedimento esecutivo.

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Cass. civ. n. 3341/1987

Ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento di tale diritto deve avvenire nel corso del processo, cioè dopo il compimento dell’atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica della citazione, che ne determina la pendenza. Detta norma, pertanto, trova applicazione anche nel caso di procedimento d’ingiunzione, allorquando il trasferimento del diritto controverso avvenga dopo la notifica del decreto ingiuntivo la quale, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., determina il prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale proposta in via ordinaria e, quindi, l’esistenza di una lite nella pienezza dei suoi effetti, a nulla rilevando che l’instaurazione del contraddittorio sia puramente eventuale, cioè dipenda dalla proposizione dell’opposizione.

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Cass. civ. n. 2166/1980

La notificazione è inesistente solo quando sia avvenuta in un luogo e nei confronti di persone assolutamente estranei al destinatario dell’atto, mentre è nulla, e perciò suscettibile di sanatoria la notificazione eseguita in un luogo che abbia riferimento col destinatario, anche se con inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell’atto deve essere consegnata. Ne consegue che, qualora la notificazione del decreto ingiuntivo sia nulla, non ne deriva l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo, che trova genesi solo nell’ipotesi di notifica inesistente, bensì è ammissibile l’opposizione tardiva se l’intimato provi di non averne avuto conoscenza a causa della nullità, poiché diversamente, nonostante la nullità della notificazione, la opposizione deve essere proposta nel termine di cui all’art. 641 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5304/1978

Nel procedimento per ingiunzione, la litispendenza sorge, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., nel momento della notificazione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito dell’opposizione, il giudizio si svolge, ai sensi dell’art. 645, con l’osservanza delle norme del procedimento ordinario (anche se i termini di comparizione sono ridotti alla metà), onde per la costituzione in giudizio valgono le forme di cui all’art. 165 c.p.c., riferite alla citazione in opposizione. Da ciò consegue che, se l’opposto muore dopo la notificazione dell’opposizione e prima della costituzione dell’udienza davanti al giudice istruttore, il processo rimane interrotto ipso iure dal momento della morte, ai sensi dell’art. 299 c.p.c.

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