Art. 643 – Codice di procedura civile – Notificazione del decreto

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [disp. att. 35].

Il ricorso e il decreto sono notificati per copiaautentica a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 43 3].

La notificazione determina la pendenza della lite.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale