Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3486 del 4 aprile 1991

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3486 del 4 aprile 1991

Testo massima n. 1

È nulla [ e non inesistente ] la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita nelle forme dell’art. 143 c.p.c. mediante deposito della copia dell’atto da notificare nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario, non accompagnata dall’affissione di altra copia nell’Albo dell’Ufficio giudiziario competente. Detta nullità, qualora abbia inciso sulla tempestiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto intimato, può essere fatta valere esclusivamente con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. nel termine massimo di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, e non mediante l’opposizione all’esecuzione forzata fondata su quel decreto, né tanto meno con una actio nullitatis del procedimento esecutivo.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze