Cass. civ. n. 1059 del 6 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, c.p.c., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.

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