Cass. civ. n. 6397 del 6 dicembre 1984

Testo massima n. 1


Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell'edificio a determinati usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abusiva e l'osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il conduttore non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore e ciò alla unica condizione che sia comprovata l'operatività della clausola limitativa, o, in altri termini, la sua opponibilità al condomino locatore.

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