Cass. civ. n. 3582 del 12 marzo 2001
Testo massima n. 1
La dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo comporta non già il riconoscimento della sua inefficacia — come avviene nel caso della revoca — bensì quello dell'esistenza di un vizio sostanziale che impedisce al provvedimento di aver vita sin dalla sua emanazione: essa perciò travolge tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla cauzione che è imposta come condizione per la concessione dell'esecutorietà provvisoria, e che è diretta a garantire le restituzioni ed il risarcimento conseguenti alla revoca e non alla dichiarazione di nullità della ingiunzione.
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