Cass. pen. n. 3365 del 20 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 27
Costituzione art. 111