Cass. pen. n. 33679 del 09 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero - Censura fondata sulla non rilevabilità d’ufficio, in caso di impugnazione tardiva, dell'avvenuta depenalizzazione del fatto per cui vi è stata condanna - Interesse - Esclusione - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a ottenere la corretta applicazione della legge processuale che impedisce la rilevabilità d'ufficio, in caso di impugnazione tardivamente proposta, della sopravvenuta depenalizzazione dei fatti per cui è intervenuta condanna, posto che l'interesse al rispetto della legge è, in tal caso, privo della necessaria concretezza e attualità, oltre che contrastante con l'esigenza di economicità degli strumenti processuali, potendo il provvedimento di condanna ripristinato essere ragionevolmente eliminato in sede esecutiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6