Cass. pen. n. 33679 del 09 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero - Censura fondata sulla non rilevabilità d’ufficio, in caso di impugnazione tardiva, dell'avvenuta depenalizzazione del fatto per cui vi è stata condanna - Interesse - Esclusione - Ragioni.


E' inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a ottenere la corretta applicazione della legge processuale che impedisce la rilevabilità d'ufficio, in caso di impugnazione tardivamente proposta, della sopravvenuta depenalizzazione dei fatti per cui è intervenuta condanna, posto che l'interesse al rispetto della legge è, in tal caso, privo della necessaria concretezza e attualità, oltre che contrastante con l'esigenza di economicità degli strumenti processuali, potendo il provvedimento di condanna ripristinato essere ragionevolmente eliminato in sede esecutiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30547 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

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