Cass. civ. n. 33707 del 04 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie - Processo tributario telematico - Notifica a mezzo pec prima della sua entrata in vigore - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21866 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE

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