Cass. civ. n. 2978 del 24 marzo 1983

Testo massima n. 1


Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 c.p.c., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del diritto fatto valere dal locatore, che è riservato alla successiva fase del procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto diritto, ancorché venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978, n. 392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata ordinanza.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE