Cass. civ. n. 22825 del 24 ottobre 2006
Testo massima n. 1
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché avverso detto provvedimento è proponibile solo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., sia nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata emessa fuori delle ipotesi previste, sia in un situazione di assoluta carenza di potere giurisdizionale, dovendosi proporre nell'un caso l'appello e nell'altro la quaerela nullitatis.
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