Cass. civ. n. 1223 del 23 gennaio 2006
Testo massima n. 1
L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. è dichiarata espressamente inoppugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.