Cass. civ. n. 10084 del 15 ottobre 1990
Testo massima n. 1
Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore, qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria, deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984, atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in materia agraria.