Cass. civ. n. 33798 del 04 dicembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso proposto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 8 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2