Cass. pen. n. 3381 del 23 novembre 2023
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Concorso materiale - Possibilità - Ragioni.
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 189 com. 7
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.