Cass. pen. n. 33810 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa con l’art. 216 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.


In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 19601 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389
Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 42 com. 1 lett. A
Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.

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