Cass. civ. n. 24705 del 21 novembre 2006

Testo massima n. 1


Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili — coloro che abbiano reso «sommarie informazioni» ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE