Cass. civ. n. 16214 del 28 dicembre 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di spese del procedimento cautelare, ed all'esito della pronuncia n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, gli artt. 669 septies, comma terzo e 669 terdecies del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi del citato art. 669 terdecies, mentre, avverso il provvedimento adottato sul reclamo (ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso), è del pari legittima l'opposizione di cui all'art. 669 septies, i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se resa in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese.