Cass. civ. n. 5118 del 26 maggio 1999

Testo massima n. 1


Il provvedimento emanato dal Tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile che conclude la fase interdittale del procedimento possessorio ha la stessa natura del provvedimento impugnato ed è quindi privo dei caratteri della definitività e decisorietà, non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost.; peraltro, qualora il giudice del reclamo non si limiti a provvedere in ordine a quest'ultimo, revocando, modificando o confermando l'ordinanza del pretore, ma definisca il giudizio, accogliendo o respingendo la domanda, il provvedimento deve essere qualificato sotto il primo profilo come ordinanza e sotto il secondo come sentenza, avverso la quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Nella specie il tribunale aveva revocato l'istanza pretorile concessiva dell'interdetto possessorio e quindi rigettato la domanda «per insussistenza delle condizioni dell'azione».

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