Cass. civ. n. 15349 del 25 giugno 2010

Testo massima n. 1


Alla stregua degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c. (nella versione originaria, "ratione temporis" applicabile), l'estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi "ante causam" e la facoltà, per chi ne abbia subito l'attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica; tuttavia, tale disciplina normativa non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena.

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