Art. 669 novies – Codice di procedura civile – Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 8513/2024
In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.
Cass. civ. n. 4290/2024
Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.
Cass. civ. n. 39498/2023
In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.
Cass. civ. n. 32593/2023
In tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramente formale o procedurale di un primo giudizio (nella specie, declaratoria di inammissibilità del reclamo al Tribunale di sorveglianza, non firmato digitalmente) non preclude la proposizione, nel rispetto del termine stabilito dalla legge, di un secondo atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 26994/2023
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 24964/2023
In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 19712/2023
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 13631/2017
I documenti depositati nel corso di un procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di merito sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, purché la relativa produzione sia avvenuta prima che in esso siano maturate le preclusioni istruttorie.
Cass. civ. n. 5624/2017
Il procedimento ex art. 669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742 del 1969.
Cass. civ. n. 23154/2014
Il giudizio di merito proposto all'esito della fase cautelare può essere validamente instaurato davanti ad un giudice diverso da quello della cautela, purché competente sulla base di una specifica pattuizione contrattuale, sicché le spese, non liquidate dal giudice della cautela, possono essere richieste, quale danno emergente, al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni - per un disservizio sulla linea telefonica - avanzata, innanzi al giudice competente in forza di specifica previsione del contratto di utenza, unitamente alla richiesta di conferma del provvedimento cautelare adottato da altro giudice, rigetto motivato sul duplice erroneo presupposto che la mancata pronuncia sulle spese da parte del giudice della cautela avrebbe imposto "l'onere di proporre il relativo reclamo" e che il giudizio instaurato presentasse carattere autonomo e non fosse, invece, quello finalizzato alla conferma della misura cautelare).
Cass. civ. n. 18676/2014
La corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669 novies cod. proc. civ. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 1669 novies, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.
Cass. civ. n. 8906/2013
La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.
Cass. civ. n. 4184/2013
La sopravvenuta perdita di efficacia di un provvedimento cautelare non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla proposizione - né, tanto meno, sull'accoglimento - di una domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al resistente, nella sentenza impugnata, di un termine, decorrente dal suo passaggio in giudicato, per esercitare il diritto di opzione potesse configurarsi come provvedimento cautelare d'urgenza, costituendo, invece, un capo della decisione che aveva accolto una domanda di merito dal medesimo proposta, restando irrilevante la circostanza che, nel precedente svolgimento della causa, un'istanza cautelare volta a far sospendere il termine per l'esercizio del medesimo diritto di opzione fosse stata prima accolta e poi revocata).
Cass. civ. n. 12103/2012
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 8564/2012
Se nel corso del giudizio di primo grado venga concesso il sequestro giudiziario di un bene immobile, ed in grado di appello venga dichiarata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era preordinato, la misura cautelare perde efficacia "ipso iure", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., senza necessità di alcuna pronuncia espressa, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti alla cessazione dell'efficacia del sequestro, ivi comprese le statuizioni sulle spese di custodia, sono devolute al giudice che ha concesso la misura.
Cass. civ. n. 15349/2010
Alla stregua degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c. (nella versione originaria, "ratione temporis" applicabile), l'estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi "ante causam" e la facoltà, per chi ne abbia subito l'attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica; tuttavia, tale disciplina normativa non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena.
Cass. civ. n. 26834/2008
Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 "novies" cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo mancare detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.
Cass. civ. n. 17028/2008
Nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura ad litem ), nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam divenuta ipso iure inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies c.p.c.
Cass. civ. n. 14765/2008
Ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro ) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia ; ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorché sia la medesima persona fisica che è stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo è diverso da quello peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo con cui gli è stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non è configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.
Cass. civ. n. 17778/2007
Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 novies c.p.c. (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 octies comma sesto e settimo c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non equiparabile alle previsioni legali della estinzione del processo, ovvero alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio, il caso della definizione in rito del giudizio di merito per nullità del ricorso introduttivo).
Cass. civ. n. 712/2006
In tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, sia perché il secondo comma dell'art. 669 novies c.p.c. esplicitamente stabilisce che il giudice provvede al riguardo con ordinanza o con sentenza «esecutiva» sia perché non è applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 669 duodecies c.p.c., la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola «attuazione» delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace.
Cass. civ. n. 17866/2005
La declaratoria di sopravvenuta inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. va adottata, all'esito di un giudizio di cognizione svoltosi nelle ordinarie forme contenziose, dall'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, nell'ordinaria composizione monocratica, non essendo al riguardo necessaria la designazione di un magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare, non trattandosi di reclamo o di impugnazione, bensì di giudizio volto ad accertare la persistente attualità ed efficacia del provvedimento adottato, ai fini dell'eventuale pronunzia di ulteriori provvedimenti necessari al ripristino della situazione quo ante all'esito di valutazione di mere vicende processuali sopravvenute e non già di una revisio prioris instantiae.
Cass. civ. n. 13984/2004
Il provvedimento sulla inefficacia del provvedimento cautelare, pronunciato ai sensi dell'art. 669 nonies, secondo comma, c.p.c. nel caso di contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato nelle forme dell'ordinanza. Ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 13564/2003
In tema di procedimento possessorio, la pronuncia in ordine alla richiesta d'inefficacia del provvedimento interdittale formulata con riferimento al mancato inizio del giudizio sul merito possessorio, viene emessa, ai sensi dell'art. 669 nonies c.p.c. con un provvedimento che ha natura formale e sostanziale di sentenza, impugnabile con l'appello da proporre con ricorso che deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonché tutte le altre indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c., che, in mancanza di una norma specifica, deve essere assunto a paradigma generale della forma e del contenuto del ricorso in appello avverso una decisione emessa all'esito di un giudizio introdotto in primo grado con ricorso.
Cass. civ. n. 12702/2002
In materia di procedimento possessorio, il provvedimento emesso a chiusura della fase interdittale, con il quale (seppure erroneamente, stante la non estensibilità, al procedimento possessorio, di una norma quale quella di cui all'art. 669 nonies c.p.c., dettata in tema di procedimenti cautelari) il giudice si limiti a fissare il termine per l'inizio della causa di merito e non fissi l'udienza per la trattazione della causa di merito innanzi a sè, va qualificato come ordinanza interdittale, posto che, rispetto alla sua possibile qualificazione in termini di sentenza concludente l'intero processo, si rende inconciliabile l'avvenuta fissazione di un tal termine. Dalla ricordata inapplicabilità dell'art. 669 octies c.p.c., conseguono anche quella dell'art. 669 nonies c.p.c., (sanzionante con l'inefficacia dell'ordinanza, la mancata riassunzione nel termine fissato) nonché l'improponibilità — rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità — dell'eventuale domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento interdittale. In tali casi — peraltro — la mancata fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito si rende nondimeno rimediabile attraverso l'adozione di un provvedimento integrativo dell'ordinanza, da emettersi, su istanza di parte o anche d'ufficio, da parte dello stesso giudice, nel termine perentorio di cui all'art. 289 c.p.c., da ritenersi applicabile alla fattispecie in via analogica.