Cass. pen. n. 33878 del 04 luglio 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI - Interesse privato del curatore - Nozione.
Il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento è configurabile allorché il curatore, nello svolgimento del suo incarico, mediante il compimento di atti anche formalmente e sostanzialmente legittimi, sfrutti il proprio ufficio con la consapevolezza di realizzare un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministrazione fallimentare, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione di un danno per i creditori.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30
Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32