Cass. civ. n. 13014 del 20 dicembre 1995
Testo massima n. 1
Anche nella nuova disciplina in materia cautelare introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, contro i provvedimenti sull'efficacia del sequestro emessi in forma diversa dalla sentenza (salva l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dell'appello) non è ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo tali provvedimenti privi di decisorietà e definitività, pure quando sono pronunciati a seguito di reclamo.