Art. 670 – Codice di procedura civile – Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso [c.c. 832, 1140], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [676];
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [210 c.p.c.; 2711 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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