Cass. civ. n. 3393 del 03 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Richiedente in condizioni di sfruttamento lavorativo - Condizioni - Presentazione della denuncia - Collaborazione processuale - Alternatività - “Ratio” dell’art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Fondamento.


In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma, finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10291 del 2018

Normativa correlata

Costituzione art. 10
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.

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