Cass. civ. n. 3393 del 03 febbraio 2023
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Richiedente in condizioni di sfruttamento lavorativo - Condizioni - Presentazione della denuncia - Collaborazione processuale - Alternatività - “Ratio” dell’art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Fondamento.
In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma, finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.