Cass. civ. n. 1920 del 16 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza inaudita altera parte, l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.

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