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Articolo 697 Codice di procedura civile — Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Articolo 697 Codice di procedura civile — Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, [ il pretore ] o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1920/1993

Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d’urgenza inaudita altera parte, l’onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d’ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.

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