Art. 697 – Codice di procedura civile – Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30718/2024
In tema di estradizione per l'estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, ove la richiesta provenga da uno Stato in cui è perseguita anche la detenzione per uso personale, deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di estradizione verso la Repubblica di Albania).
Cass. civ. n. 7856/2024
L'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina integra l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni.
Cass. civ. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.
Cass. civ. n. 1920/1993
Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza inaudita altera parte, l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.