Cass. civ. n. 1392 del 7 febbraio 1992
Testo massima n. 1
La disposizione dell'art. 705 c.p.c. (divieto del cumulo fra il giudizio petitorio ed il giudizio possessorio) tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui spoliatus ante omnia restituendus ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore. Il divieto anzidetto ha pertanto carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria.
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